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Faq Frequently asked questions

FAQ


  1. Il Progetto di norma UNI U73.06.080.0 (estratto)
    Quali sono i principali requisiti di conformità richiesti?

    5.4 Caratteristiche geometriche
    5.4.1 Spessore delle costole
    …Ai fini della presente specifica tecnica lo spessore minimo delle costole perimetrali non deve essere inferiore a quanto indicato nella sottostante tabella.

    SPESSORE MINIMO DELLE COSTOLE mm
    blocco facciavista per esterno blocco facciavista per interno blocco da intonaco
    codice PRESTAZIONE >> AP NP AP NP AP NP
    blocchi cavi spessore > 160 30 28 28 26 28 28
    blocchi cavi soessore < 160 26 24 22 20 22 20
    blocchi multicamera 24 22 20 18 20 18

    AP: alte prestazioni – NP: normali prestazioni

    5.4.2 Fori
    …la percentuale di foratura dei blocchi, misurata secondo quanto riportato din D.2 (della norma), consente la suddivisione dei medesimi nelle cinque categoria riportate nel prospetto sossostante:

    CATEGORIA DEI BLOCCHI SECONDO LA PERCENTUALE DI FORATURA
    Categoria % di foratura φ* Categoria
    F1 φ ≤ 15% Blocchi pieni
    F2 15% < φ ≤ 30% Blocchi semipieni
    F3 30% < φ ≤ 45% Blocchi semipieni
    F4 45% < φ ≤ 55% Blocchi forati
    F5  φ > 55% non definiti

    * essendo φ la pecentuale di area dei fori, passanti e no npassanti, riferita all’area lorda del blocco

    5.5 Caratteristiche fisiche
    5.5.1 Massa volumica apparente a secco del blocco
    …Il valore medio del campione provato non deve scostarsi di oltre il ± 8% o 100 kg/m3 dal valore dichiarato scegliendo il minore dei due. Il produttore può dichiarare scostamenti inferiori. La massa volumica a secco del calcestruzzo dichiarata dal produttore, consente la classificazione in tabella:

    MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO (kg/m3) CATEGORIA
     ≤ 900 M0
    900 < kg/m3 ≤ 1200 M1
    1200 < kg/m3 ≤ 1500 M2
     1500 < kg/m3 ≤ 1750 M3
    1750 < kg/m3 ≤ 2000 M4
    > 2000 M5

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  2. Regolamento europeo CPR
    In cosa consiste il Regolamento europeo CPR?

    Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 (denominato CPR) che annulla e sostituisce la precedente direttiva CPD (89/106/CE).
    Ogni prodotto da costruzione e quindi anche gli elementi per le murature, i muri di sostegno prefabbricati per i silos orizzontali e le vasche a tenuta stagna, le barriere acustiche e, in generale, tutti i prodotti di Edil Leca Srl devono essere accompagnati da una “Dichiarazione di prestazione” (DOP) in forma cartacea o elettronica, rilasciata dal fabbricante.

    Edil Leca Srl Vi informa che, quale produttore nazionale qualificato, ogni prodotto fornito è rispondente al nuovo regolamento 305/2011 (CPR) e quindi già supportato da un proprio documento DoP e dai relativi certificati di enti esterni notificati.

    —————————
    Cosa cambia? Quali sono gli adempimenti per le imprese?
    Il 1 Luglio 2013, la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106), che aveva introdotto la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, viene abrogata e sostituita dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011).
    Il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, partendo dai principi della CPD 89/106, introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.

    Prodotti e soggetti coinvolti
    Quando si parla di Prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
    Tra gli operatori coinvolti dagli adempimenti normativi troviamo:
    – I Fabbricanti, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio.
    – Gli Importatori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita dall’Unione, che immetta sul mercato dell’Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo
    – I Distributori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione del mercato.
    – I Mandatari, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che abbia ricevuto da un Fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

    Le novità
    Gli obblighi introdotti dal Regolamento CPR per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono riportati agli art. 11,12,13,14,15 del Regolamento.
    In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti dovranno accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.

    I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso procedure dettagliate e assicurarsi che i prodotti siano identificabili attraverso l’apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. Devono quindi indicare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la denominazione commerciale registrata (o il loro marchio) e l’indirizzo cui poter essere contattati.
    I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.
    I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Se il prodotto presenta un rischio devono informare immediatamente le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto è stato immesso indicando i dettagli relativi alla non conformità rilevata e le azioni correttive adottate.
    Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

    Dalla CPD alla CPR, gli adempimenti per i fabbricanti già certificati CPD
    A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013.
    Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011.
    I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.
    Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR.

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  3. Sistema qualità
    Come opera l'azienda?

    La EDIL Leca opera in sistema di qualità in osservanza alla norma internazionale UNI EN ISO 9001 con proprio MANUALE DELLA QUALITA’, in particolare esegue l’autocontrollo di qualità nel proprio laboratorio. La produzione di elementi per muratura di Categoria 1 è marcata CE ai sensi della norma EN 771-3 e certificata con Sistema di attestazione di conformità 2+ nr. 1305-CPD-0184. Su quanto fabbricato viene applicata un’etichetta in cui viene precisato:

    • la data di fabbricazione;
    • la descrizione commerciale con il codice di serie e conglomerato;
    • il colore con il codice colore;
    • il codice di dentificazione prestazinale UNI;
    • il lotto di produzione;
    • alcune raccomandazioni per la posa in opera;
    • il marchio CE, l’anno di apposizione della marcatura, il nr. del certificato e tutti i requisiti essenziali della Direttiva 89/106 dalle dimensioni, alle resistenze a compressione, alla massa volumica, etc.

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  4. Caratteristiche qualitative
    Come influisce la densità del calcestruzzo nel blocchi facciavista?

    Dall’impasto alleggerito, oltre che da geometrie e da curve granulometriche ottimizzate, il blocco trae le sue proprietà isolanti, le quali per i blocchi definiti facciavista per esterno si traducono in:

    • elevata capacità termoisolante di una muratura monostrato: un blocco multicamera da 20 cm di spessore e densita γ = 1.500 kg/mc offre un isolamento termico pari ad un pannello in c.a. coibentato di buona fattura da 16 – 20 cm di spessore, senza però gli inconvenienti termoigrometrici legati alle soluzioni sandwich in prefabbricato (macchie di umidità, formazione di condensa, possibile corrosione dell’armatura protetta da un copriferro di 2 cm);
    • elevate prestazioni di resitenza al fuoco: le prove di laboratorio effettuate su pannelli realizzati in Lecablocco hanno eveidenziato una resistenza al fuoco nettaemnte superiore rispetto ai blocchi in calcestruzzo tradizionale.

    Tutto questo avviene senza che il blocco allegerito perda cometitività per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche. Le resistenze meccaniche alla compressione raggiunte da un blocco ad alte prestazioni conforme al Progetto di norma UNI, permettono infatti di realizzare edifici industriali di grandi dimensioni, anche in zona sismica.
    Utilizzando blocchi spessore 25 – 30 cm, portanti o di tamponamento, ed un sistema costruttivo completo che permette la realizzazione di irrigidimenti orizzontali e verticali sono stati realizzati edifici di dimensioni notevoli, con muri di tamponamento alti oltre 10 m. Le caratteristiche superiori di resistenza al fuoco rispetto ai blocchi in calcestruzzo con densità maggiore di 1750 kg/mc fanno del “Lecablocco” la soluzione più idonea come muratura tagliafuoca, garantendo alte prestazioni e costi contenuti rispetto ad altre soluzioni.

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  5. La qualità dei blocchi
    Come riconoscere la qualità di un blocco?

    L’UNI ha recentemente emanato un Progetto di Norma per i blocchi in calcestruzzo vibrocompresso. Questo è il primo passo per poter certificare la qualità dei manufatti prodotti. Il Progetto di Norma fornisce infatti la definizione degli elementi, la loro classificazione, i requisiti e le prestazioni, nonché i limiti di accettazione ed i relativi metodi di prova. Vi vengono così offerti tutti gli strumenti necessari per scegliere la tipologia di manufatto più adatto al vostro progetto, che possa rispondere in tutto e per tutto alle specifiche esigenze tecniche e prestazionali della muratura. In pratica vi viene fornito un metodo rigoroso e preciso per verificare la conformità di un manufatto a queste specifiche. Nella classificazione introdotta dal Progetto di Norma due punti risultano fondamentali per capire il prodotto “blocco in calcestruzzo”. Punto uno: i manufatti si suddividono in blocchi ad Alte prestazioni e blocchi a Normali prestazioni; dice infatti la norma: “3.6.2 blocchi con alte prestazioni: sono quei blocchi i cui requisiti sono finalizzati all’ottenimento di determinate prestazioni della parete (di portanza, estetiche, termiche, acustiche, tagliafuoco)”. Punto due: la densità del calcestruzzo ha un’importanza determinante sulle caratteristiche e prestazioni di isolamento termico, acustico, di resistenza al fuoco e leggerezza. Da oggi sapete come riconoscere la qualità di un blocco.

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