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01/07/2013

Regolamento europeo CPR

Da oggi è vigente il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 – CPR

Vi informiamo che il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011 (denominato CPR) che annulla e sostituisce la precedente direttiva CPD (89/106/CE).
Dal 1° luglio 2013 ogni prodotto da costruzione e quindi anche gli elementi per le murature, i muri di sostegno prefabbricati per i silos orizzontali e le vasche a tenuta stagna, le barriere acustiche e, in generale, tutti i prodotti di Edil Leca SpA devono essere accompagnati da una “Dichiarazione di prestazione” (DOP) in forma cartacea o elettronica, rilasciata dal fabbricante.

Edil Leca SpA Vi informa che, quale produttore nazionale qualificato, ogni prodotto fornito è rispondente al nuovo regolamento 305/2011 (CPR) e quindi già supportato da un proprio documento DoP e dai relativi certificati di enti esterni notificati.

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Cosa cambia? Quali sono gli adempimenti per le imprese?

Il 1 Luglio 2013, la Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106), che aveva introdotto la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, viene abrogata e sostituita dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011).
Il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, partendo dai principi della CPD 89/106, introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.

Prodotti e soggetti coinvolti

Quando si parla di Prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
Tra gli operatori coinvolti dagli adempimenti normativi troviamo:
– I Fabbricanti, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio.
– Gli Importatori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita dall’Unione, che immetta sul mercato dell’Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo
– I Distributori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione del mercato.
– I Mandatari, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che abbia ricevuto da un Fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

Le novità

Gli obblighi introdotti dal Regolamento CPR per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono riportati agli art. 11,12,13,14,15 del Regolamento.
In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti dovranno accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell”art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.

I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso procedure dettagliate e assicurarsi che i prodotti siano identificabili attraverso l’apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. Devono quindi indicare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la denominazione commerciale registrata (o il loro marchio) e l’indirizzo cui poter essere contattati.
I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.
I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Se il prodotto presenta un rischio devono informare immediatamente le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto è stato immesso indicando i dettagli relativi alla non conformità rilevata e le azioni correttive adottate.
Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

Dalla CPD alla CPR, gli adempimenti per i fabbricanti già certificati CPD

A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013.
Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011.
I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.
Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l”etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell”art.8 e 9 del CPR.

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