ENG

News

27/09/2008

Dlgs n.115 del 30 maggio 2008

Il bonus sulle volumetrie diventa legge: Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE il DLgs 30 maggio 2008 n. 115 di attuazione della direttiva europea relativa all’efficienza energetica.

Il bonus volumetrie diventa legge

Con il Dlgs n.115 del 30 maggio 2008 il Consiglio dei ministri ha dato l”ultimo via libera al decreto sull”efficienza nell”uso finale dell”energia e dei servizi energetici, Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE n. 154 del 3 Luglio 2008.
Il provvedimento, che attua la direttiva 2006/32/CE, contribuisce a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto.
Stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e l”integrazione di fonti rinnovabili. Rende valido a livello nazionale il bonus di cubature per case ad alto valore di isolamento termico e rende possibile l”installazione di pannelli solari e fotovoltaici senza la denuncia di inizio attività, con una semplice comunicazione.

“… ART. 11
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari)

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell”indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell”ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell”ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalla normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall”articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell”efficienza energetica che prevedano l”installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell”impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all”articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

…”

IN SINTESI

Tra gli obiettivi principali del testo, ora atteso in “Gazzetta Ufficiale”, quello di raggiungere l”abbattimento del 10% dei consumi entro il 2016 e di affidare le competenze di Agenzia per l”efficienza energetica all”Enea che avrà proprio il compito di monitorare l”applicazione dei piani di contenimento delle Regioni.

Bonus volumetrico e abolizione delle distanze minime solo in cambio di efficienza energetica certificata, mentre il via libera alla semplificazione per l”installazione dei pannelli solari e fotovoltaici si estende anche al minieolico.

Le cubature

Nuove costruzioni (abitazioni per cui il permesso di costruire o la DIA siano stati richiesti dopo la data di entrata in vigore del dlgs n.115)
Migliorando l”indice di prestazione energetica del 10% rispetto a quanto previsto dal D.M. 192/05, lo spessore delle murature esterne e della copertura può essere aumentato oltre i 30cm di altri 25cm senza fare distanza o volume. Per i solai intermedi c”è un maggior spessore consentito di 15cm.

Costruzioni esistenti

Migliorando l”indice di prestazione energetica del 10% rispetto a quanto previsto dal D.M. 192/05, lo spessore delle murature esterne può essere aumentato di 20cm e della copertura di 25cm. Anche in questo caso lo spessore aggiuntivo non farà distanza o volume.

Scarica PDF

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per offrirti il miglior servizio possibile.<br>Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.<br>Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, accedi alla nostra Cookie Policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi